La soluzione normativa ci sarebbe sol che, al di là del cicaleccio sul web, ci si premurasse di conoscere il problema e di volerlo risolvere.
Se lasci il subappalto delle SIOS al 30% del loro importo, ciò è andato bene fin qui anche di fronte all’ordinamento comunitario (e non è stato e non è neanche poco per gli impiantisti).
Se sulla prevalente consenti il subappalto esecutivo solo per il 30% del suo importo (come era sempre stato prima nella negazione ideologica del subappalto, che così perniciosamente ha ispirato la redazione dell’ultimo codice) la commissione comunitaria e la C.G.U.E. ti lasciano stare. Perché l’hanno già fatto di lasciarti stare (dalla Merloni all’ideologicamente vituperato D.Lgs. 163/2006).
Peraltro l’ideologo del “no al subappalto”, come ogni ideologo, aveva fatto male i propri conti. Intanto il Ministro – con un decreto pacificamente non legittimato a legiferare sul punto, salvo oggi doverlo applicare di fatto per far di necessità virtù – gli aveva rifilato di soppiatto il principio che la subappaltabilità delle SIOS non si computasse sulla quota subappaltabile del totale d’appalto. Ma, soprattutto, l’ideologo non aveva fatto bene i calcoli. Già con il limite del 30% di subappaltabilità totale dell’appalto, infatti, un’impresa poteva non eseguire nulla di un appalto.
Un giochetto semplicissimo e legittimo tout court.
Prendi un appaltino da EUR 10.000.000. La prevalente ammonta a EUR 3.000.000 e poi vi sono quattro scorporabili da EUR 1.750.000 l’una, o giù di lì. La capogruppo del raggruppamento verticale possiede attestazione-SOA per EUR 3.000.000 e ti dichiara il subappalto meramente esecutivo di tutta la prevalente stessa. Le scorporabili sono assunte ed eseguite da più mandanti o anche, se si vuole, da una sola. Ergo: la futura mandataria non eseguirà nulla dell’appalto su EUR 10.000.000 di valore totale.
La vecchia normativa questo giochetto non lo consentiva, perché da sempre era stato che il 70% della prevalente bisognava comunque eseguirlo in proprio. Questa regola non ha mai dato fastidio a nessuno, men che mai alla Commissione o alla C.G.U.E..
La vecchia normativa ha sempre consentito il subappalto integrale e senza limiti di ogni scorporabile a qualificazione obbligatoria, diversa da una SIOS. Questa regola non aveva mai dato fastidio a nessuno. Idem, anzi, a maggior ragione, si dica per le scorporabili a qualificazione non obbligatoria. A questo assetto bisogna ritornare.
Non è vero che il nuovo in quanto tale sia migliore del vecchio. Tutt’altro.
Conservatori? Sì! Ma anche anarchici, alla Giuseppe Prezzolini.
Lino Bellagamba, 2 maggio 2020

La teoria per una prassi corretta: tutti i prossimi webinar in materia di appalti pubblici.
