Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE IL SUBAPPALTO NEI LAVORI, “DE JURE CONDENDO”

La soluzione normativa ci sarebbe sol che, al di là del cicaleccio sul web, ci si premurasse di conoscere il problema e di volerlo risolvere.

Se lasci il subappalto delle SIOS al 30% del loro importo, ciò è andato bene fin qui anche di fronte all’ordinamento comunitario (e non è stato e non è neanche poco per gli impiantisti).

Se sulla prevalente consenti il subappalto esecutivo solo per il 30% del suo importo (come era sempre stato prima nella negazione ideologica del subappalto, che così perniciosamente ha ispirato la redazione dell’ultimo codice) la commissione comunitaria e la C.G.U.E. ti lasciano stare. Perché l’hanno già fatto di lasciarti stare (dalla Merloni all’ideologicamente vituperato D.Lgs. 163/2006).

Peraltro l’ideologo del “no al subappalto”, come ogni ideologo, aveva fatto male i propri conti. Intanto il Ministro – con un decreto pacificamente non legittimato a legiferare sul punto, salvo oggi doverlo applicare di fatto per far di necessità virtù – gli aveva rifilato di soppiatto il principio che la subappaltabilità delle SIOS non si computasse sulla quota subappaltabile del totale d’appalto. Ma, soprattutto, l’ideologo non aveva fatto bene i calcoli. Già con il limite del 30% di subappaltabilità totale dell’appalto, infatti, un’impresa poteva non eseguire nulla di un appalto.

Un giochetto semplicissimo e legittimo tout court.

Prendi un appaltino da EUR 10.000.000. La prevalente ammonta a EUR 3.000.000 e poi vi sono quattro scorporabili da EUR 1.750.000 l’una, o giù di lì. La capogruppo del raggruppamento verticale possiede attestazione-SOA per EUR 3.000.000 e ti dichiara il subappalto meramente esecutivo di tutta la prevalente stessa. Le scorporabili sono assunte ed eseguite da più mandanti o anche, se si vuole, da una sola. Ergo: la futura mandataria non eseguirà nulla dell’appalto su EUR 10.000.000 di valore totale.

La vecchia normativa questo giochetto non lo consentiva, perché da sempre era stato che il 70% della prevalente bisognava comunque eseguirlo in proprio. Questa regola non ha mai dato fastidio a nessuno, men che mai alla Commissione o alla C.G.U.E..

La vecchia normativa ha sempre consentito il subappalto integrale e senza limiti di ogni scorporabile a qualificazione obbligatoria, diversa da una SIOS. Questa regola non aveva mai dato fastidio a nessuno. Idem, anzi, a maggior ragione, si dica per le scorporabili a qualificazione non obbligatoria. A questo assetto bisogna ritornare.

Non è vero che il nuovo in quanto tale sia migliore del vecchio. Tutt’altro.

Conservatori? Sì! Ma anche anarchici, alla Giuseppe Prezzolini.

Lino Bellagamba, 2 maggio 2020

Lino Bellagamba

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