Il limite del 30% di subappaltabilità di una SIOS, comunque per ordinamento interno vigente fino al 31 ottobre 2021, secondo l’ANAC è ordinariamente applicabile anche in un appalto di valore comunitario. La tesi è radicalmente errata e foriera di illegittimità per la stazione appaltante: «la Commissione conclude altresì che l’articolo 105, comma 2, terza frase, e l’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 violano le disposizioni» di direttiva (procedura di infrazione). Nel caso occorre che «siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere» (ibidem). Tale limite può quindi essere “salvato” nella singola lex specialis (senza peraltro nessun obbligo in tal senso) solo se la stazione appaltante espressamente dà motivazione della «particolare natura» delle SIOS. Per il sotto-soglia attendiamo il C.d.S..
