1. Errato il bando che consente la qualificazione ex art. 90 del d.P.R. 207/2010 con la motivazione che la categoria è a qualificazione non obbligatoria. 2. Il concetto di categoria a qualificazione non obbligatoria vale solo quando la medesima sia una scorporabile. 3. E con ciò è anche smentito il parere dell’ANAC secondo il quale sarebbe la lex specialis che potrebbe discrezionamente stabilire il principio dell’equipollenza quando una prevalente è a qualificazione non obbligatoria. Anche nel materiale di documentazione del webinar su qualificazione, subappalto e raggruppamenti nei lavori pubblici.
