Da quella del Consiglio di Stato a quella odierna del T.A.R. Lombardia: una SIOS che non supera il 10% del totale d’appalto non è SIOS, e quindi non è neanche categoria scorporabile, anche se singolarmente supera l’importo di EUR 150.000! Una lettura materialmente errata dell’art. 89, comma 11, primi due periodi, del D.Lgs. 50/2016. Una lotta continua per mantenere la coerenza interpretativa sul sistema unico di qualificazione. Anche nel materiale di documentazione del webinar su qualificazione, subappalto e raggruppamenti nei lavori pubblici.
