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Le categorie a qualificazione non obbligatoria e la follia che non esisterebbero più (ora anche, sembra, secondo l’ANAC)

L’ANAC cita ambedue le linee giurisprudenziali, ma poi alla fine aderisce alla tesi del T.A.R. di Reggio Calabria e del T.A.R. Piemonte. Ma, poiché tutti sono d’accordo sulla vigenza del D.L. 47/2014, è proprio e solo da lì dentro che emergono le categorie a qualificazione non obbligatoria. È del tutto illogico, allora, affermare che tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria (come nota giustamente il T.A.R. Bolzano). Il risultato finale, poi, è disastroso quando il principio affermato si coniuga con un’altra lettura: per un valore d’appalto da EUR 150.000 in su, si afferma che tutte le lavorazioni diverse dalla prevalente sarebbero scorporabili e quindi, per una indicata OS 6 da EUR 5.000,00 (euro cinquemila), occorrerebbe la qualificazione obbligatoria (sia pure semplificata) con tanto di onere di subappalto necessario! Non esiste, non esiste proprio ed è ora che le imprese si arrabbino per bene. Qui e nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali». 

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