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Contratto misto a prevalenza funzionale di lavori, con prestazione di servizi accessori

La disposizione del vecchio codice è duplicata oggi, in contenuto esattamente identico, dal D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 18, ultimo cpv.: «L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto».

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