La disposizione del vecchio codice è duplicata oggi, in contenuto esattamente identico, dal D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 18, ultimo cpv.: «L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto».



