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FOCUS Il D.Lgs. 36/2023 e l’art. 68, comma 4, lett. b), per il settore dei lavori: raggruppamento (o figura assimilabile), possesso di attestazione-SOA e parere-MIT non condivisibile o comunque sconsigliato

«Le stazioni appaltanti possono (…) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive». Due domande si generano. La prima è se sia ammesso che una o più raggruppate non posseggano per nulla attestazione-SOA, purché il raggruppamento sia complessivamente qualificato. La seconda è se, fermo restando che non è richiedibile la “maggioritarietà”, sia legittimo fissare minimi di qualificazione (ad esempio il 10%). Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».

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