1. Se non si ritiene più vigente il d.M. sulle super-specialistiche – d.M. 248/2016 – la OS 32 ritorna pacificamente ad essere categoria a qualificazione non obbligatoria. Se la si considera ancora SIOS, la questione – come noto – è controversa (ne abbiamo parlato tante volte). 2. Si osserva che oggi «le SIOS a qualificazione obbligatoria sono solo quelle il cui valore dei lavori superi il 10% di quello complessivo dell’opera»: non è vero! 3. Se hai una I e ci vuole una II, il subappaltatore della categoria a qualificazione obbligatoria deve avere attestazione-SOA, anche se l’importo del subappalto frazionato è di importo inferiore a EUR 150.000. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».
