Il bando di gara aveva previsto la necessità di produrre, a pena di esclusione, idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla gara intendessero adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma, 1 del D.Lgs 36/2023
Ma dal Consiglio di Stato arriva il redde rationem: riformata la già non condivisa sentenza del T.A.R. Lecce.
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