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FOCUS L’incondivisibile interpretazione secondo cui per la scorporabile di importo inferiore a EUR 150.000 non occorra attestazione-SOA e le due grossolanità emergenti nella sentenza che si riporta

1) Intanto si trattava della «OG11 - impianti tecnologici, classifica I, importo € 75.000,00, incidenza della categoria sul totale 5%». 2) Poi si richiama un vecchio T.A.R. Brescia, che oggi non ha più alcun fondamento per una ben precisa e insuperabile ragione. 3) E cfr., piuttosto, un altro T.A.R. lombardo. Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».

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