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FREE Le quote nel raggruppamento di lavori

«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate» (allegato II.12, art. 30, Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti). Il parere dell’ANAC si riferisce alla precedente disciplina.


Ingiustificatamente trionfalistica l’ANAC nel richiamare lo «specifico atto di segnalazione del luglio 2022».

Quell’atto, che richiedeva l’abrogazione del raggruppamento verticale, è stato accolto del tutto acriticamente dai compilatori del nuovo codice dei contratti pubblici. Già ai sensi della sentenza della C.G.U.E., bastava non far riferimento al canone della maggioritarietà solo per il raggruppamento o sub-raggruppamento orizzontale.
Cfr.: Il deleterio impatto nel settore dei lavori pubblici del modello di raggruppamento creato dal nuovo codice: il caso esemplificativo concreto (parte del programma del webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 8 luglio 2025).

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