L’esclusione del ricorrente, oltre a risultare illogica (perché il soggetto che ha eseguito due servizi di coordinamento della progettazione, sul piano logico prima ancora che giuridico ha un’esperienza maggiore di colui che ne ha eseguito solo uno), non resiste alla censura sviluppata nel primo motivo, essendo la conseguenza dell’introduzione postuma da parte della Commissione di un requisito contrastante con il principio di massima partecipazione che connota le procedure di gare ad evidenza pubblica. Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».
