A tutt’oggi non è ammesso il subappalto qualificatorio in categoria prevalente. Va pacificamente escluso il consorzio artigiano (o cooperativo) che, pur integralmente qualificato nella prevalente cat. OG 2, designi una sola consorziata senza idonea (cioè integrale) qualificazione con attestazione-SOA. La radicalmente errata giurisprudenza che assimila tout court i consorzi artigiani e cooperativi ai consorzi stabili. Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 con l’ANAC che ritiene ancora sussistenti le scorporabili a qualificazione non obbligatoria, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».
