«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta» (allegato II.12, art. 30). Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 con l’ANAC che ritiene ancora sussistenti le scorporabili a qualificazione non obbligatoria, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».
