Sarebbe applicabile, con diligenza del concorrente, l’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ma non (ovviamente) qualora si vada a incidere sull’offerta tecnica. Lo stesso limite vale per il progettista “indicato”, sempre sostituibile pur senza dover farsi ricorso alla citata norma. Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici: la linea interpretativa di MIT e C.d.S. e quella del T.A.R. Toscana; la categoria prevalente e quella scorporabile; raggruppamenti e consorzi; l'appalto integrato».
