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Quand’anche si ritenesse che la quota di subappalto della categoria prevalente indicata dall’operatore economico ecceda il 50%, la conseguenza non può essere l’esclusione dalla procedura

Gli effetti della dichiarazione potrebbero riverberarsi solo sulla fase esecutiva dell’appalto. L’esclusione del concorrente che si renda autore di una incompleta o erronea o comunque illegittima dichiarazione di subappalto va circoscritta, invero, alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso risulti sfornito in proprio della qualificazione occorrente. Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato e altro».

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