Eppure la “plenaria” aveva detto che il principio deve essere applicato «anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori». Ora si ritiene che «uno scostamento di entità irrisoria sia in termini percentuali (0,00001%) sia in termini assoluti (€ 10,00)» non può essere considerato rilevante (in un appalto certamente di grosso importo). Però a questo punto l’organo di gara non ha più una certezza assoluta sulla puntuale regola da applicarsi. Qui e nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti, subappalto, appalto integrato – In particolare: la scorporabile di importo inferiore a EUR 150.000 e i consorzi “non necessari”».
