Nel vietare in generale l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in quiescenza, consente tale affidamento laddove l’incarico da affidare preveda un compenso di importo così esiguo da assumere natura sostanziale di rimborso spese.
«Come emerge dalla precedente esposizione, dunque, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina nazionale a base dell’avviso di selezione impugnato, nella parte in cui esclude la partecipazione dei dipendenti pubblici in quiescenza, non ha dato una risposta di carattere assoluto, assegnando al giudice nazionale il compito di verificare, ai fini della legittimità comunitaria di tale disciplina, se tale disciplina persegua uno scopo legittimo.
Ciò posto, prima di operare tale valutazione, cui è ora chiamato, il Collegio ritiene opportuna una precisazione riferita al caso specifico sottoposto al suo giudizio.
Si osserva, infatti, che l’impugnato avviso di selezione prevede un compenso per l’espletamento dell’incarico (biennale) pari a euro “1.000 onnicomprensivo” all’anno, dunque un compenso di entità minima e, come implicitamente conferma la stessa dicitura “onnicomprensivo” utilizzata nell’avviso, sostanzialmente assimilabile a un rimborso spese.
Si osserva, inoltre, che l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, nel vietare in generale l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in quiescenza, consente tale affidamento laddove l’incarico da affidare sia a titolo gratuito e nella parte finale della norma aggiunge che “Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”; è pacifico, dunque, che la norma consenta l’affidamento degli incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in pensione nei casi di gratuità dell’incarico, compresi quelli in cui sia previsto soltanto un rimborso spese.
Orbene tale previsione finale deve essere interpretata in termini ragionevoli, così da garantirne la compatibilità con la Costituzione e con la richiamata disciplina di diritto comunitario, evitando di attribuirle una incompatibile con degli “scopi e mezzo legittimi”, in linea con quanto suggerito dallo stesso giudice comunitario.
E proprio in tale ottica il Collegio ritiene che la disciplina nazionale di riferimento, in particolare il citato art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, una volta interpretata in termini coerenti con la disciplina comunitaria e costituzionale di riferimento, non vieti affatto l’attribuzione di incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in quiescenza qualora, come nel caso ora in esame, sia previsto un compenso di importo così esiguo da assumere -pur in mancanza di espressa denominazione in tal senso- natura sostanziale di rimborso spese, che come detto è certamente consentito dalla disciplina nazionale di riferimento» (T.A.R. Sardegna, I, 22 ottobre 2020, n. 566).
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