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LA DISCIPLINA SUL CONCORSO DI IDEE CONTENUTA NELL’ART. 156, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016

«Tale disposizione, in particolare, prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (…)”.

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