La formazione in materia. Il fatto che l’avvalimento sia interno non dequota la necessità della sua concretezza, e va bene. Se l’avvalimento operativo è inutile, in quanto la capogruppo è già qualificata in toto, non rileva la carenza del contratto, e va bene. Ma c’è una questione che non emerge nella fattispecie e che proprio non rende convincente il favor finale: già nel bando-tipo n. 3 non è giustamente ammesso il cumulo alla rinfusa del requisito dei servizi svolti (non “di punta”), nel senso che una mandante non può non avere un minimo di idoneità tecnico-curriculare. Ergo, l’avvalimento dei medesimi era proprio necessario e non è ammesso il soccorso istruttorio sulla insufficiente messa a disposizione delle risorse tecnico-operative. E che pacificamente non si applichi il principio “di corrispondenza” è del tutto inconferente per la questione.
