È questo pertanto il vero punto di snodo della questione: «In relazione all’entità finanziaria della prestazione resa la stessa, da quanto sopra considerato, avrebbe dovuto essere valutata applicando le tabelle del DM 17/06/2016 con riferimento all’ammontare complessivo dell’intervento. L’evenienza che un servizio sia reso in forma gratuita non implica infatti che lo stesso abbia un valore finanziario nullo» (ANAC, atto del Presidente del 2 novembre 2022 – fasc. n. 1333.2022; anche nel webinar sui servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria).
