«I consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono» (ANAC, documento già in consultazione, paragrafo n. 6.4, ora off line). La clausola è tutta errata e facilmente vi spieghiamo perché.
