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Secondo (non proprio ragionevole) giurisprudenza consolidatasi con il vecchio codice, per i servizi non vale il divieto previsto per i lavori: ma anche per i servizi d’architettura e ingegneria?

«In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta» (D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 11). Qui e nel webinar, anche in house: «Il nostro bando-tipo per l’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria (ivi compresi quelli di verifica della progettazione), impostato entro lo schema del bando-tipo n. 1/2023 dell’ANAC, con esame critico della bozza del bando tipo n. 2/2023».

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