È «qualificabile come servizio di natura intellettuale in quanto non comporta l’esecuzione di significative prestazioni di natura materiale che espongano il personale dell’appaltatore ai rischi specifici alla cui tutela è preordinata la disposizione di cui all’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16» (T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 28 ottobre 2019, n. 12373).
