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FREE REVISIONE DEI PREZZI (SENTENZA 2 DICEMBRE 2019)

Fra «mera proroga» e «rinnovo», sarà ora di usare un linguaggio giuridico più corretto?

«Va pertanto ribadito (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 27 agosto 2018, n. 5059) che in materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all' art. 115 cit. - secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo - è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo» (Cons. Stato, VI, 2 dicembre 2019, n. 8219).

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLO “SBLOCCA CANTIERI” – LO SCHEMA INTEGRALE DI DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE PER I LAVORI – ALTRI TEMI
Roma, 5 dicembre; Senigallia, 12 dicembre.

Ripetizione», proroga tecnica “classica”, opzione “classica”, «opzione di proroga», «quinto». Il c.d. “rinnovo” di forniture, ovvero il D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3, lett. b), anche rispetto alla similare previsione di cui all’art. 106, comma 1, lett. b); la sostanziale indifferenza fra "rinnovo" e "proroga".

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