17 febbraio 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
PREMESSA
Il percorso inizia con la ricognizione sistematica della disciplina sulla c.d. spending review (dalla convenzione “facoltativa” alla tre tipologie di acquisizione “vincolata”, fino al mercato elettronico) e termina (alle ore 11) con il quadro sinottico sulla scelta dell’affidatario – dovutamente “conveniente” e parimenti “non discriminatoria” – tramite ordine diretto, trattativa diretta, confronto di preventivi e Rdo (semplice ed evoluta). Si passa poi ad esaminare l’affidamento diretto in tutti i suoi aspetti, in full immersion, dalla legittima opportunità di non far uso della PAD per l’individuazione del miglior preventivo di spesa, alle tre modalità operative utilizzabili (con l’evidenziazione delle tre funzioni utili che garantisce il pur non obbligatorio ricorso all’avviso di consultazione).
In particolare, tra l'altro, si affronteranno le questioni che il “correttivo” è venuto a porre per l’affidamento diretto: il CCNL; la stipulazione mediante corrispondenza; il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE; per i servizi d’architettura e ingegneria (ivi compresa la verifica della progettazione), le due ipotesi di ribasso del solo "-20%" e del "-20% + -20%", l’individuazione dei requisiti economici e tecnici e la criticità dei preventivi formulati con lo stesso ribasso del 100% sul 20% del totale stimato d’appalto; la derogabilità al principio di rotazione per ragione di convenienza economica; le clausole sociali (e i CAM); la revisione prezzi; il ricorso a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata; il malfunzionamento del FVOE o della piattaforma; l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale; l’anticipazione del prezzo; il premio di accelerazione; il rapporto fra il RUP e il responsabile di fase.
Si analizzeranno infine tutti i problemi aperti in materia di procedura negoziata.
Si metterà a disposizione il seguente materiale:
1) il nostro manuale sulla c.d. spending review: «Le disposizioni in materia di contenimento della spesa: l’acquisizione di servizi e forniture con il D.Lgs. 36/2023, dopo il “correttivo”», interamente rivisto e reso di più agevole consultazione (di n. 124 facciate), prosecuzione ininterrotta dello storico: L'articolo 24 della finanziaria 2003;
2) il D.Lgs. 36/2023 dettagliatamente commentato (n. 141 facciate), allegati compresi (n. 94 facciate), nella parte riguardante gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria;
3) lo schema di avviso meramente esplorativo con il quale si avvia una preliminare ed informale consultazione di mercato, per un eventuale «affidamento diretto», con tutte le variabili (di n. 13 facciate), ovvero i "disastri" che si determinano – perché il giudice amministrativo non lo capisce – se incautamente si pubblica in piattaforma l'avviso stesso;
4) lo schema della «decisione di contrarre», con gli schemi di richiesta di preventivo, con tutte le variabili ipotizzabili, finalizzata a un affidamento diretto (di n. 27 facciate);
5) per la procedura aperta con inversione procedimentale anche per i casi di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c) ed e), lo schema della «decisione di contrarre» con tutte le motivazioni (di n. 5 facciate);
6) l’analisi del rapporto fra il codice dei contratti e il D.Lgs. 165/2001 (di n. 16 facciate).
PROGRAMMA
PARTE I: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (tempo di relazione: n. 2 ore)
- La L. 488/1999, art. 26, commi 1, 3, 3-bis e 4. Il rispetto dei parametri “economici” di convenzione come requisito di aggiudicazione o di stipulazione del contratto? Il confronto con la “convenienza” di convenzione: l’esempio con il prezzo più basso e quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. I limiti di adattabilità di una convenzione da parte della singola p.A. acquirente. La questione se, venuta meno l’efficacia della convenzione-quadro, devono ritenersi immediatamente caducati (perché privi di oggetto e di fondamento causale) anche i contratti attuativi. Le “fonti” della desumibilità della “convenienza”. La questione sulla necessità o meno della motivazione di convenienza del ricorso alla convenzione anziché ad autonoma gara.
- Il controllo in sede esecutiva, rispetto a uno «stipulato (…) autonomo contratto», di una resa disponibile convenzione con parametri «migliorativi».
- La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 449.
a) L’obbligo di acquisizione tramite convenzione: gli enti statali ed assimilati. Il d.P.C.M. 11 luglio 2018, anche per il sotto-soglia: i limiti per l’acquisizione “in deroga” e la giurisprudenza che supera il principio secondo cui le amministrazioni statali proprio «sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro».
b) Gli enti del servizio sanitario nazionale: l’obbligo della convenzione regionale rispetto alla convenzione-CONSIP. La possibilità di un limitato adeguamento della convenzione alle esigenze specifiche dell’amministrazione. Il d.P.C.M. 11 luglio 2018. La L. 28 dicembre 2015, n. 208. La residuale possibilità dell’acquisizione autonoma.
c) Gli enti che non hanno l’obbligo di acquisizione tramite convenzione, purché sia garantita la convenienza: le «restanti» amministrazioni (enti locali ed altri). L’estensione alle stazioni appaltanti sia della facoltà di approvvigionarsi tramite convenzione, sia dell’obbligo di confrontarsi con una convenzione attiva. L’assoggettamento degli enti locali alla disciplina del d.P.C.M. 11 luglio 2018.
- L’acquisizione “vincolata” di beni e servizi informatici e di connettività. Il problema della fascia di importo inferiore a EUR 5.000. Il caso dell’indisponibilità della convenzione. L’eccezionale acquisibilità non tramite gli strumenti resi disponibili da CONSIP o dai soggetti aggregatori e i limiti previsti.
- La disciplina specifica per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, servizi di telefonia, autoveicoli, buoni pasto: le tre modalità previste. Il caso in cui l’ubicazione del distributore più vicino renda l’operazione diseconomica: i pareri della Corte dei conti. La nullità del contratto. Gli enti del SSN. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo.
- Le tipologie di violazione della normativa in materia di spending review che generano la nullità del contratto.
- Le acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria: la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130.
a) Le acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria per «le amministrazioni statali», «gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali».
b) Le acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria per le altre amministrazioni pubbliche. Il principio del ricorso a tutte e tre le tre possibili tipologie di mercato elettronico o al sistema telematico regionale, salvo l’uso di PAD certificata. 1° sub-gruppo: le «altre amministrazioni pubbliche» e «le autorità indipendenti». 2° sub-gruppo: gli enti del settore dell’istruzione e il caso delle università. 3° sub-gruppo: gli enti del SSN. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450 e il ricorso «al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, salvo l’uso di PAD certificata: 1) la fascia di importo superiore a quella dell’«affidamento diretto»; 2) la fascia di importo per la quale è ammesso l’«affidamento diretto»; 3) l’«affidamento diretto» extra MEPA e la modalità «senza consultazione di più operatori economici» o la richiesta di preventivi gestiti in modo del tutto informale fuori piattaforma, prima di acquisire il CIG.
L’interpretazione rigorosa sull’obbligo di far ricorso al mercato elettronico e quella “aperta”. Il nuovo MEPA dal 2025: le cinque «modalità di acquisizione» e la corretta selezione degli operatori economici, tra fasce d’importo che il codice prevede per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria e rispetto del principi di economicità, di non discriminazione e di rotazione (lo schema sinottico secco, chiarificatore delle possibilità ammesse). I casi per i quali si può ipotizzare l’indisponibilità del mercato elettronico.
La sanzione della nullità per il mancato ricorso al mercato elettronico, ove disponibile e ove non si sia fatto ricorso alla piattaforma regionale, salvo l’uso di PAD certificata.
PARTE II: GLI AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON IL D.LGS. 36/2023, DOPO IL "CORRETTIVO"
- La decisione di contrarre in caso di affidamento diretto: lo schema di unico atto, con tutte le variabili.
- Le modalità di determinazione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura e il loro impatto sull’importo da stimarsi del contratto, anche al fine di poter eventualmente rimanere nella fascia dell’affidamento diretto.
- L’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria: l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico regionale, salvo l’uso di PAD certificata.
- La disciplina per l’affidamento dei servizi alla persona: il D.Lgs. 36/2023, art. 128, comma 8 e i due problemi dell'affidamento diretto e dell'applicabilità del principio di rotazione.
- L’eventuale sussistenza di un interesse transfrontaliero certo: quale motivazione per la sua rilevazione?
- L’applicazione residuale del codice.
- Il principio di rotazione: il superamento delle linee guida dell’ANAC; l’opportunità della suddivisione in fasce di importo, anche per l’indagine di mercato; la durata temporale dell'obbligo di rispetto del principio stesso; la motivata ipotesi di richiamare il principio di convenienza alla luce di quello del risultato, al fine della deroga al principio stesso; il momento in cui motivare l’eventuale invito dell’appaltatore uscente; la procedura sostanzialmente aperta; l’affidamento di importo inferiore a EUR 5.000 e la sua motivazione.
- L’affidamento diretto: la definizione; i tre modelli di processo d’acquisizione (1. senza consultazione di più operatori economici; 2. con richiesta di preventivi di spesa; 3. con avviso per far presentare preventivi di spesa, con relativo schema d’atto con tutte le variabili, anche per la praticabilità di un “informale” criterio di affidamento del miglior rapporto qualità/prezzo, nonché con l'esame della questione se possa configurarsi o no una procedura sostanzialmente aperta); i due indefettibili profili motivazionali (con esemplificazioni e riferimenti giurisprudenziali). Affidamento diretto e verifica secca dell’«esistenza di un interesse transfrontaliero certo». Importo da affidamento diretto e ipotesi del superamento del principio di rotazione attraverso l’avvio, in auto-vincolo, di una vera e propria procedura negoziata sostanzialmente aperta. Il problema dell’applicabilità all’«affidamento diretto» di altri articoli del codice, alcuni dei quali ordinariamente applicabili solo alle procedure. Il vademecum dell’ANAC sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture», fra grossolanità, inutilità e una giusta affermazione di principio sull’uso della piattaforma.
- Le procedure negoziate: la definizione inappropriata dell'allegato; l’irrilevanza della mancata previsione della «possibilità di ricorrere alle procedure» ordinarie per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione e per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro; la regola dell’inammissibilità del sorteggio per la scelta degli invitandi; la scelta del criterio di aggiudicazione. Il contenuto della «determina a contrarre». L’«indagine di mercato»: l’operatore economico e l’«affidamento sul successivo invito»; la pubblicità; la durata della pubblicazione; il contenuto dell’«avviso»; «i criteri utilizzati per la scelta degli operatori» ovvero la ricerca di un punto di equilibrio fra necessità selettiva e rispetto dei «principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza» (ovvero l’opportunità di opzionare de plano la procedura aperta con inversione procedimentale). «Procedure negoziate: indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da adottare per la selezione degli operatori economici» (comunicato del Presidente dell’ANAC): un pieno di indicazioni o inutili o farraginose o di aggravamento del procedimento. «Elenchi di operatori economici»: l’irragionevolezza del principio (già proprio delle linee guida ANAC) che possano essere «esclusi (…) quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio»; la «scelta degli operatori da invitare». Le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione. I contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.
- La disciplina per i settori speciali e l’incondivisibile interpretazione aggravata della relazione illustrativa.
- Il termine per la procedura aperta (verosimilmente con inversione procedimentale): la dimostrazione che la procedura negoziata è tutt’altro che idonea a garantire il principio del risultato.
- La commissione giudicatrice: il RUP.
- Il controllo sul possesso dei requisiti.
- Le garanzie.
- L’«esclusone automatica», per «lavori o servizi»: la rilevanza dell’«interesse transfrontaliero certo» e la motivazione della sua sussistenza ovvero della sua insussistenza; la verifica “facoltativa” di congruità. Lo sviluppo esemplificativo, step by step, di ognuno dei tre metodi previsti. Metodo A): «la commissione giudicatrice» e il problema degli «sconti» pari «alla soglia di anomalia», ora risolto dal "correttivo". Metodo C): la scelta dello «sconto di riferimento», gli sconti “pari” e il caso di «tutte le offerte presentate (…) anomale».
- Il termine di stipulazione e lo stand still.
- L’improbabile applicabilità, per tutti gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, della riserva di partecipazione o di esecuzione alle piccole e medie imprese (D.Lgs. 36/2023, art. 61, comma 2-bis, quale introdotto dal “correttivo”).
PARTE III: ALTRA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
- Le due fasce di importo per le quali non occorre essere stazioni appaltanti qualificate.
- L’incarico professionale e l’appalto pubblico, ovvero il rapporto fra il codice dei contratti e il D.Lgs. 165/2001: il criterio discretivo ultimo per individuare la normativa applicabile; l’irrilevanza e del criterio soggettivo e di quello della natura della prestazione; il problema del danno erariale rilevante in pari modo anche se si applica il codice dei contratti; la chiusura della questione in senso euro-unitario anche da parte di un primo parere in materia della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna (contra, un incredibile illegittimo secondo parere della medesima Corte).
RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto, direttore responsabile del quotidiano on line APPALTIeCONCESSIONI. Il curriculum.

ORARIO e ACCESSO all’AULA DIGITALE
Registrazione dei partecipanti, ore 8:50. Aula digitale: dalle ore 9:00 alle 13:00 (con break di dieci minuti alle ore 11:00); dalle ore 14.00 fino alle 16:00 (e oltre, se necessario).
Da CONTRATTI PUBBLICI Italia ogni singolo partecipante riceverà una mail che conterrà il link sul quale cliccare per accedere all’aula digitale (non occorre possedere nessun programma; basta solo avere un microfono in proprio se si vuole interloquire, altrimenti si può far uso della chat che compare in automatico sullo schermo).
COSTO
Il costo è: per n. 1 partecipante, di EUR 490; per n. 2 partecipanti, di EUR 940; per n. 3 partecipanti, di EUR 1.390; per n. 4 partecipanti, di EUR 1.840; per n. 5 partecipanti, di EUR 2.290; per n. 6 partecipanti, di EUR 2.740; per ogni partecipante in più, dal settimo fino al decimo, di EUR 430; dall’undicesimo in poi, di EUR 400.
ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicandosi anche il numero presunto dei partecipanti; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s.). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico o assimilabile, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale (anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma 1), sia della tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli Enti del SSN, in relazione al decreto MEF del 7 dicembre 2018, quale integrato dal decreto 27 dicembre 2019, provvederanno all’emissione dell’ordine NSO selezionando come canale di trasmissione la pec indicata nell’autocertificazione unica che sarà prodottta da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s., che riporta ogni dato comunque necessario per l’emissione dell’ordine stesso (pertanto, da parte di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sarà compilata nessuna anagrafica aggiuntiva di sorta). Oltre l’ordine NSO dovrà essere trasmesso anche l’ordine secondo il diverso modello (in quanto contenente dati ulteriori) che sarà prodotto da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s..
Cfr. ANAC, faq aggiornate al 6 febbraio 2024, on line al link: https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari: «C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, l’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione [in house: n.d.a.] per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità».
Per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta non occorre essere abilitati a nessun mercato elettronico o piattaforma, trattandosi peraltro di prestazioni del tutto infungibili, legate al curriculum del formatore. Il fruitore della prestazione non ha nessuna possibilità di incidere sulla composizione e sull’esecuzione della medesima, potendola solo acquisire così com’è. La prestazione, regolata dal codice civile, è acquisibile indistintamente da soggetti privati e pubblici, a un prezzo non negoziabile. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione della prestazione, assimilabile in qualche modo a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», sia soggetta a tracciabilità attenuata nel senso che, pur non occorrendo il CIG, occorre il conto corrente dedicato. Tuttavia il CIG sarà riportato in fattura elettronica, qualora il medesimo sia stato comunque assunto ed indicato nel modello di iscrizione.
La comunicazione via mail della regolarità dell'ordine trasmesso secondo il suddetto modello vale come accettazione dell'ordine stesso, salva la necessaria conferma di svolgimento della giornata.
Non sono assolutamente ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sottoscriverà pertanto nessun ordinativo di fornitura ovvero modelli dichiarativi che provengano dall'Ente o società che intenda iscrivere un proprio dipendente all'incontro di studio.
Il materiale di documentazione e l'attestato di partecipazione saranno trasmessi solo via mail, subito dopo l’avvenuta partecipazione stessa. L’organizzazione si riserva eccezionalmente di annullare o di rinviare l’incontro senza dover comunque nessun rimborso di sorta, o di non accogliere una richiesta di iscrizione, per motivi comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti.
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, utilizzare la stessa mail sopra indicata, oppure telefonare al n. 3351805280.
PRIVACY
L’organizzatrice dell’incontro di studio che fatturerà la prestazione – CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s., con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell’evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.
ALTRI EVENTI, ANCHE IN HOUSE
Cliccare sul link: INCONTRI DI STUDIO.



