QUESITO: «È ancora corretta la tesi dell’ANAC di cui al parere n. 104 del 21 maggio 2014?»
Scriveva l’ANAC nel suddetto parere: «La soluzione passa attraverso l’applicazione dell’art. 72, secondo comma, del regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che recita: ”Quando in un’offerta all’asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione”. Si tratta di una disposizione che non è stata abrogata, neanche implicitamente, con l’entrata in vigore del codice degli appalti. Tant’è che l’art. 256 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che individua analiticamente le disposizioni abrogate a seguito dell’entrata in vigore del codice stesso non ricomprende il citato art. 72 che detta, appunto, la regola (nel caso concreto applicata dalla stazione appaltante in una fase provvisoria del procedimento di scelta del contraente) di prevalenza, in caso di discordanze interne all’offerta, dell’importo più vantaggioso per la P.A.. È , d’altra parte, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, quello secondo cui la soluzione più vantaggiosa per l’amministrazione di cui al citato art. 72 può essere adottata legittimamente nei casi in cui si verifichi un’oggettiva divergenza tra le due indicazioni del prezzo, non importa se determinata da un errore ostativo o da altra ragione, ma non anche quando la discordanza scaturisca da un mero evidente errore materiale, nel qual caso si deve dare esclusivo rilievo al prezzo espresso in maniera esatta (cfr TAR Catania, Sez.IV, Sentenza 23 febbraio 2012, n. 459)».
L’ANAC, nel suddetto parere, poneva la questione in termini di analisi delle sole fonti interne.
In realtà, da quando vigono le direttive-appalti e quindi anche col vecchio codice dei contratti pubblici, la norma in questione non è più applicabile per una ragione semplicissima.
Nell’impalcatura della Contabilità di Stato il principio di convenienza pubblica era prevalente su ogni altro, finanche su quello di concorrenza, in quanto la gara era un obbligo che l’Amministrazione aveva solo verso sé stessa (per risparmiare) e non verso il mercato (per farlo paretecipare).
Con l’auto-esecutività dei principi euro-unitari (storicamente diremmo: “con il superamento dello Stato autarchico e della sua cultura giuridica”) occorre garantire anzitutto il mercato e quindi occorre indagare su quale sia l’offerta che realmente l’operatore ha inteso effettuare. Del resto già da due regolamenti attuativi la regola – per i lavori – è quella della prevalenza del ribasso in lettere su quello in cifre, in caso di contrasto fra le due indicazioni.
Il problema è emerso per un bando che, per l’affidamento di servizi di assicurazione, voleva richiamare la regola del Regio Decreto.
p.s.
Per non dire del broker menzionato di fatto come RUP tecnico …
Cfr. anche la formazione in materia.
