Per le società di capitali è da comprovarsi mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa. Lo stesso disciplinare di gara, in linea con la normativa generale sui contratti pubblici, ha invero distinto due documenti quali mezzi di prova, richiedendo la presentazione dei bilanci, o gli estratti di essi, per le società di capitali e la dichiarazione IVA solo per le imprese individuali e le società di persone. Le due documentazioni in questione – dichiarazioni IVA e bilancio – non sono del resto tecnicamente interscambiabili ai fini dell’indicazione del fatturato. Figurarsi se potevano valere le dichiarazioni bancarie in virtù della c.d. clausola di salvaguardia! Anche nel materiale di documentazione del webinar sulla procedura aperta telematica di servizi e forniture dopo il nuovo bando-tipo n. 1.
