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FOCUS L'affidamento diretto di un servizio: i principi-cardine (da una sentenza non proprio perfetta)

1. Si riscontra che «la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2)». Quali sono queste ragioni? 2. Il RUP valuta la congruità dei preventivi. 3. Il fatto che sia stato dato avvio ad una procedura di affidamento mediante l’adozione (non necessaria) di una determinazione a contrarre e si sia proceduto alla trasmissione di una lettera di invito (non necessaria) a cinque operatori (ne bastavano due) non fa comunque venir meno la fattispecie dell’«affidamento diretto». 4. Ammesso un informale criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (in realtà senza alcuna necessità di fissare preventivamente quelli che sarebbero i criteri di valutazione). Qui e nel webinar: «ANCHE PER IL FUNZIONARIO INESPERTO CHE DEVE COMINCIARE A SEGUIRE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE: il percorso ordinato per il RUP dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, a tutto il sotto soglia. L’affidamento diretto e i due schemi d'atto».  

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