«Proprio un’interpretazione orientata ai superiori principi porta a qualificare il subappalto necessario come istituto generale, trasversalmente applicabile tanto ai lavori quanto ai servizi». E inoltre, «a fronte di una formula ambigua redatta in sede di offerta, l’Amministrazione è tenuta (…) a consentire al concorrente di chiarire la propria effettiva volontà mediante il soccorso istruttorio». Davvero una pregevole sentenza, che sconfessa in modo netto i silenzi ovvero l'ostruzionismo dei bandi-tipo dell’ANAC (anche di quello sull’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria).
