Si eccepisce che la modificazione dell’assetto soggettivo del R.T.I. aggiudicatario, intervenuta tra la presentazione della manifestazione di interesse e il successivo inoltro dell’offerta, avrebbe precluso la partecipazione alla procedura da parte di tale operatore economico, dovendosi ritenere vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo anche se precedente il momento di presentazione dell’offerta. La problematica non cambierebbe, comunque, qualora la stessa fattispecie dovesse inerire ai settori ordinari. Quid juris? Per converso si conferma l'applicabilità del primo decreto "semplificazioni" anche ai settori speciali.
