«(…) La questione pregiudiziale di diritto sovranazionale che (…) si pone è:
- se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un’influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente;
- se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico.
6. – La rilevanza europea delle questioni pregiudiziali.
Da ultimo va evidenziato l’interesse transfrontaliero della presente controversia relativo non solo e non tanto al contratto di appalto di servizi in contestazione, quanto più in generale all’attività contrattuale delle Federazioni sportive nazionali italiane e a quella della F.I.G.C. in particolare.
7. Conclusioni.
7.1 - Vanno dunque rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali formulate nei §§ 5.4 e 5.7 della presente ordinanza.
In conseguenza della rimessione ex art. 267 del Trattato sul funzionamento europeo di cui sopra il presente giudizio, previa riunione ex art. 96 Cod. proc. amm. dei due appelli in epigrafe, viene sospeso e con esso ogni statuizione, anche relative alle spese, sulla presente controversia (…)» (Cons. Stato, V, ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006).
Roma, 21 febbraio 2019; Bologna, 8 marzo. Con sconto se ci si iscrive, per Bologna, entro il 22 febbraio. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
