L’ANAC ribadisce la sua tesi: «l’obbligo di sostituzione dell’impresa ausiliaria per la quale sussistono motivi obbligatori di esclusione non si applica in caso di dichiarazioni non veritiere rese in sede di partecipazione alla gara, le quali determinano l’esclusione del concorrente» (delibera 10 aprile 2019, n. 337).
In realtà (a parte la considerazione che la citata sentenza di Cons. Stato n. 2527/2018 è di diverso avviso rispetto all’interpretazione dell’ANAC) vi è anche tutt’altra giurispudenza che l’ANAC stessa non cita e che ci fa dire che la questione è quanto meno aperta, in relazione alla ratio di tutelare l’affidamento dell’impresa che fa ricorso all’avvalimento.
Per i nostri lettori abbiamo fatto “il punto” in un’apposita analisi integrale della vexata quaestio: L’ART. 89, COMMA 3, DEL CODICE.
Tale analisi sarà contenuta anche nel materiale di documentazione che sarà prodotto ai partecipanti alle due giornate formative: I REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: ART. 80 DEL CODICE («MOTIVI DI ESCLUSIONE»), DOPO LO “SBLOCCA CANTIERI”: FORMAZIONE CON CARATTERE DI ASSISTENZA INTEGRALE AL RUP; ROMA, 30 maggio 2019. MESTRE, 6 giugno (con sconto per iscrizione effettuata entro il 16 maggio). Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
