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FREE GARA CON BUSTA CARTACEA CON OFFERTA CHE PERVIENE IN RITARDO DI UN MINUTO (SENTENZA 28 OTTOBRE 2019)

Si va a casa! Tranquilli.


«Osserva il Collegio che, a fronte di una clausola chiara ed inequivocabile, circa il termine perentorio di presentazione delle offerte, la presentazione del plico, da parte dell’incaricato della società ricorrente, in ritardo (seppure di pochissimo) rispetto all'orario previsto, non poteva che condurre all’esclusione dalla gara.

Né possono essere assecondati gli argomenti svolti a sostegno del gravame:

- in primo luogo, in quanto il registro di protocollo di una Amministrazione è un atto assistito da pubblica fede;

- in secondo luogo, in quanto nella comunicazione di diniego dell’autotutela, richiesta dalla ricorrente, si precisa che l’orario di ricezione del plico è stato verificato dalle addette all’Ufficio Protocollo con riferimento, non solo al loro orologio, ma altresì all’orario del sistema informatico aziendale, costantemente aggiornato, del sistema di timbratura del personale e del loro cellulare.

Del resto, la stessa difesa della ricorrente afferma che l’orologio dell’incaricato segnava le ore 12 quando ha raggiunto all'interno della sede l'ufficio anzidetto ed il termine, un secondo dopo le ore 12, era già spirato essendo indubbio che ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva, ossia alle ore 12.00.01 (cfr. T.A.R. Sicilia sez. III - Palermo, n. 705/2017; Cons. St., V, n. 1745/2018).

Né può trovare accoglimento la censura di violazione del principio del favor partecipationis, atteso che, per consolidata giurisprudenza, la perentorietà del termine per la presentazione delle offerte in una gara è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti.

Deve peraltro rilevarsi che "...la presentazione dell'offerta resta un adempimento ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente che deve prudentemente cautelarsi anche dai possibili incidenti di percorso, ritardi, inconvenienti ed eventi imprevedibili usando, nel relativo adempimento, la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 30 luglio 2010, n. 29402 e T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 30 marzo 2012, n. 144).

Non convincono neppure gli argomenti, secondo cui si dovrebbe ritenere che l'incaricato della società ricorrente si trovava già all'interno della sede dell'Ente prima delle ore 12,00 e che si dovrebbero sottrarre, in ogni caso, i tempi tecnici relativi alla ricezione del plico ed all’attività di protocollo.

Quanto al primo, esso non è rilevante, poiché il rispetto del termine perentorio di presentazione del plico è stabilito esclusivamente attraverso la registrazione dell’Ufficio del protocollo e non aliunde. Comunque, l’argomento ha carattere meramente empirico (cioè, che sia stato impiegato più di un minuto per accedere all’ufficio del protocollo, dopo l’ingresso nella sede del Consorzio, asseritamente prima dello scoccare delle ore 12,00) e si basa su una deduzione che non prova nulla.

Quanto al secondo, risulta dall’autodichiarazione dei dipendenti dell’Ufficio del protocollo, prodotta dall’Amministrazione, che è prassi costantemente seguita (anche in questo caso) quella di effettuare, per prima cosa, la timbratura della ricevuta di presentazione, con indicazione dell’orario, e solo successivamente gli adempimenti della protocollazione.

In conclusione, per quanto esposto sopra, il ricorso va respinto» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 28 ottobre 2019, n. 445).

 

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