Il subappalto è ora ammesso senza limiti e non c’è proprio nessuna incertezza di sorta.
Sta scritto:
«l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18»;
«il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto» (comunicato).
Scomponiamo e ricomponiamo quanto sopra in termini logici elementari:
«l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto»; «fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto»; «Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18».
L’ANAC non chiude il sillogismo, probabilmente per opportunità politica.
La sintesi l’abbiamo già fatta su questo giornale e la ribadiamo. Eccezion fatta nei lavori per il subappalto solo qualificatorio delle SIOS superiori al 10% del totale d’appalto (ma per ragioni del tutto particolari), il subappalto è ora ammesso senza limiti. Non c’è proprio nessuna incertezza di sorta e le imprese lo sanno benissimo.
Paghiamo la stoltezza di un legislatore che, annuente l’ANAC (o forse viceversa), in materia di subappalto è voluto andare oltre il misurato equilibrio della Merloni e del codice De Lise.
Lino Bellagamba, 6 novembre 2019
