Non è suscettibile di scadenza.
Si osserva che «lo scopo dell’informativa atipica non è quello di produrre effetti interdittivi (dunque “costitutivi”) automatici ed immediati, ma - più limitatamente - quello di porre all’attenzione dell’Amministrazione destinataria, situazioni abnormi o comunque anomale (o preoccupanti in quanto indicative di rischio di condizionamento mafioso) affinchè la stessa possa vigilare ed eventualmente procedere all’adozione del provvedimento interdittivo o rescissorio anche in un momento successivo, allorquando ne ravvisi la necessità in relazione ad ulteriori e sopravvenienti elementi.
In altri termini, con l’informativa atipica la Prefettura si limita a fornire all’Amministrazione (che ne è destinataria) un’informazione su un determinato fatto che può assumere rilevanza al fine di una più generale valutazione; valutazione che ben può essere compiuta anche in un momento successivo.
È pertanto assurdo discutere in ordine alla scadenza dell’efficacia di un’informazione antimafia atipica: come ogni informazione, essa non è suscettibile di scadenza in quanto non produce nessun effetto se non quello di comunicare - con un’azione che è fisiologicamente diretta a durare per sempre - l’accadimento di un fatto.
E, nel descriverlo, di “storicizzarne” - per ogni eventuale effetto ammesso dalla legge - l’avvenimento.
Sicchè è fisiologico - e non può stupire - che a fronte di un’informativa atipica il provvedimento rescissorio possa essere adottato anche a distanza di molto tempo, rispetto al momento in cui si realizza il fatto del quale viene dato avviso all’Amministrazione che riceve la notizia.
Ciò può dipendere - infatti - dal tempo che il soggetto controllato impiega per determinare le condizioni per l’infiltrazione mafiosa» (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 11 novembre 2019, n. 956).
