Quando il mero punteggio numerico espresso dalla commissione può considerarsi sufficiente motivazione della valutazione espressa (tecnica della c.d. “dettagliatezza”). La formazione operativa.
Quando il mero punteggio numerico espresso dalla commissione può considerarsi sufficiente motivazione della valutazione espressa (tecnica della c.d. “dettagliatezza”). La formazione operativa.