Il «concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali, valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante», ovvero di fatto avanti (con qualche apprensione) con questa interpretazione giurisprudenziale di ieri, non pacifica, ma che allo stato sembra essere prevalente (ne abbiamo parlato a Milano il 6 febbraio scorso e ne riparleremo a ROMA l’11 marzo 2020).
