Va riconfermato il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta: ne è consentita un’applicazione attenuata solo caso per caso, quando sia dimostrato che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto. Vi aspettiamo in aula digitale per mercoledì 22 aprile (scarica il programma sull’offerta economicamente più vantaggiosa).
