Al momento della domanda di partecipazione, l’annotazione, pur essendo formalmente presente sul casellario, non poteva essere neppure astrattamente valutata dalla stazione appaltante e quindi non poteva rientrare nell’ambito delle dichiarazioni gravanti sull’operatore economico (da non credere che si sia dovuti andare in secondo grado per la povera impresa, che aveva subìto un torto marcio in primo grado). Vi aspettiamo poi in aula digitale per giovedì 23 aprile (scarica il programma sulla gara d’appalto di servizi e forniture).
