Ciò che conta, ai fini della produzione degli effetti giuridici, è la “valutazione degli scopi concretamente (cioè nella realtà) perseguiti dalle parti”.
Si osserva che «come costantemente affermato dalla giurisprudenza del giudice ordinario ma anche ribadito dal giudice amministrativo, per “qualificare un negozio” la “tesi della causa in astratto” è, infatti, “già da tempo abbandonata … in favore della teoria della causa in concreto, quale sintesi degli interessi reali delle parti”, con l’ulteriore precisazione che un contratto può essere tipico “allorquando la causa concreta … sarà riconducibile a quella astratta….. operando il procedimento logico di sussunzione del fatto nella norma. Altrimenti sarà atipico. Ma, anche in tal ultima ipotesi, in base al metodo tipologico, costantemente seguito dalla Corte di Cassazione, esisterà pur sempre una causa tipica (o una pluralità di cause tipiche) che fungeranno da paradigma nella definizione del contratto atipico”, attesa la nota necessità di distinguere tra il tipo legale e il contratto storicamente stipulato, ricondotta all’immanente esigenza di <<guardarsi all’art. 1321 in cui la causa è nella particella “per” (“il contratto è l’accordo per costituire … un rapporto giuridico patrimoniale”), essendo ciò che giustifica la produzione degli effetti giuridici per atto di autonomia privata, ossia, in sostanza, la legge di copertura del contratto e, più precisamente, del meccanismo di causalità giuridica che lega l’accordo al rapporto cui dà vita>>, sicchè – in definitiva – ciò che conta, ai fini della produzione dei effetti giuridici, è la “valutazione degli scopi concretamente (cioè nella realtà) perseguiti dalle parti”, ancorché quest’ultimi risultino - in genere – ancorati in larga misura a parametri preventivamente definiti dall’ordinamento” (C.d.S., Ad. Pl., 3 luglio 2017, n. 3)» (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 11 settembre 2020, n. 9532).
E quindi, «per quanto attiene a» la «certificazione» di qualità « – in linea, peraltro, con principi desumibili dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 3 del 2017, in precedenza richiamata – il Collegio ravvisa validi motivi per affermare che - anche a salvaguardia del principio di proporzionalità, del diritto della concorrenza e delle libertà economiche garantite dal Trattato – una “certificazione”, ove valida, non può che essere considerata utile “a conservare senza soluzione di continuità la qualificazione”, ricordando che ciò conduce non solo ad escludere “automatismi decadenziali” ma anche a riconoscere che ogni valutazione in ordine alla situazione in cui versa l’impresa non può prescindere da un accertamento del “soggetto competente a verificare la sussistenza dei requisiti”, precisando, ancora, che – per l’eventualità che si perdano i requisiti – l’organismo competente è tenuto a dichiarare la decadenza dell’attestazione, “altrimenti l’impresa… potrà continuare ad avvalersi dell’attestazione originaria”» (ibidem).
La formazione.
