Una grossolanità di T.A.R. Puglia, Bari, III, 17 settembre 2020, n. 1157: sulle ali, in caso di offerte pari, non scatterebbe il blocco unitario! È solo una grossolanità.
«Il calcolo così effettuato appare corretto e, pertanto, il primo motivo di ricorso non è attendibile.
Infatti, l’art. 97, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che “le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei lori singoli valori”. Lo stesso art. 97, al comma 8, prevede per alcuni particolari tipi di appalto la disapplicazione dei commi 4, 5 e 6 ma non del comma 2 lett. a) che dunque, nel caso di specie, deve essere applicato per il calcolo della soglia di anomalia.
La Circolare MIT n. 8 del 24.10.2019, invocata dalla ricorrente, nella parte in cui prevedrebbe che i ribassi di pari valore non devono essere considerati come distinti bensì come un unico ribasso, non risulta richiamata espressamente nel bando di gara e, comunque, quand’anche fosse richiamata dalla lex specialis o da altri atti dell’Amministrazione, essa non può essere pacificamente identificata con il “decreto MIT” che, a tenore dell’art. 97, comma 2-ter, del citato Codice, sarebbe abilitato a rideterminare “le modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”. Pertanto, la Circolare MIT può ritenersi applicabile alla fattispecie ma solo nelle parti in cui non deroga al criterio di cui all’art. 97, comma 2 lett. a), ovvero ad altre norme del Codice» (estratto dalla citata sentenza).
Cfr., piuttosto: CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA CON IL PREZZO PIÙ BASSO E OFFERTE PARI.
La formazione.
