Non solo opera la presunzione di innocenza del soggetto interessato, ma, soprattutto, opera rispetto ai terzi il segreto istruttorio.
«Il collegio non ignora certo la giurisprudenza, ampiamente invocata in ricorso e fatta talvolta propria anche da questo TAR, secondo cui la sussistenza di condanne, ancorchè non definitive e quindi prive di effetti escludenti automatici, o anche solo il coinvolgimento in gravi vicende di carattere penale, può essere valutata dalla stazione appaltante di gravità tale da incidere sulla moralità professionale del concorrente e quindi idonea ad incrinare il necessario rapporto fiduciario tra le parti contraenti, con conseguente esclusione da una gara.
Tanto premesso è tuttavia evidente come si tratti di una valutazione di estrema delicatezza (per gli effetti di riduzione della concorrenza che comporta e la grave limitazione della libera iniziativa economica del concorrente), rimessa all’attento vaglio della stazione appaltante e necessitante, da parte di quest’ultima, di puntuali valutazioni, argomentazioni e riscontri.
Ora, nel caso di specie, la quasi totalità dei casi concerne vicende che si trovano in fase di indagini preliminari e dunque per le quali, non solo opera la presunzione di innocenza del soggetto interessato, ma, soprattutto, opera rispetto ai terzi il segreto istruttorio. In sostanza l’amministrazione, salvo ed essere il soggetto offeso, non è neppure nella condizione di conoscere e valutare le vicende oggetto di indagine per esprimere, appunto, quel concreto giudizio di inaffidabilità per supportare il quale è onerata di esplicitare congrue giustificazioni» (T.A.R. Piemonte, I, 6 ottobre 2020, n. 590).
I requisiti di carattere generale, fra teoria e prassi, dopo la conversione in legge del decreto "semplificazioni": l'art. 80 del codice («motivi di esclusione») (22 ottobre 2020, giovedì). Doppia e concorrente possibilità di sconto, sia per iscrizione effettuata entro il 12 ottobre, sia per iscrizioni multiple.
