Molto spesso le disposizioni materiali, neppure supportate da provvedimento amministrativo, derogano (rectius: “pretendono di derogare”) agli atti con forza e valore di legge.
«Gli avvisi e i bandi sono (…) pubblicati (…) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio» (D.Lgs. 163/2006, art. 66, comma 7).
Sempre del codice, cfr. anche: art. 122, comma 5; art. 124, comma 5.
«In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20» (D.Lgs. 163/2006, art. 253, comma 10).
«L’Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell’Osservatorio, rende noto le modalità di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del codice (…) dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture» (d.P.R. 207/2010, art. 7, comma 1).
In assenza di tale «specifico comunicato del Presidente» dell’AVCP, la pubblicazione – ai sensi della norma transitoria del codice – deve essere operata «solo» sul portale ministeriale. Il combinato disposto delle norme citate è più che chiaro.
La realtà materiale è tuttavia ben diversa. «Il servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione di avvisi e bandi di lavori, servizi e forniture e delle programmazioni triennali dei lavori pubblici è a disposizione di tutte le amministrazioni di cui all'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 non servite da siti regionali» (cfr. pagina del portale).
Con la conseguenza che si ritiene che, dove sussistano i siti regionali, la pubblicazione ivi operata sostituisca quella sul portale ministeriale.
L’esatto contrario di quello che prevede la norma transitoria del codice.
