Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE IL PAESE DELLE MERAVIGLIE GIURIDICHE, OVVERO IL CASO DEI SITI PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI.

Molto spesso le disposizioni materiali, neppure supportate da provvedimento  amministrativo, derogano (rectius: “pretendono di derogare”) agli atti con forza e valore di legge. 

«Gli avvisi e i bandi sono (…) pubblicati (…) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio» (D.Lgs. 163/2006, art. 66, comma 7).

Sempre del codice, cfr.  anche: art. 122, comma 5; art. 124, comma 5.

«In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20» (D.Lgs. 163/2006, art. 253, comma 10). 

«L’Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell’Osservatorio, rende noto le modalità di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del codice (…) dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture» (d.P.R. 207/2010, art. 7, comma 1).

In assenza di tale «specifico comunicato del Presidente» dell’AVCP, la pubblicazione – ai sensi della norma transitoria del codice – deve essere operata «solo» sul portale ministeriale. Il combinato disposto delle norme citate è più che chiaro.

La realtà materiale è tuttavia ben diversa. «Il servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione di avvisi e bandi di lavori, servizi e forniture e delle programmazioni triennali dei lavori pubblici è a disposizione di tutte le amministrazioni di cui all'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 non servite da siti regionali» (cfr. pagina del portale).

Con la conseguenza che si ritiene che, dove sussistano i siti regionali, la pubblicazione ivi operata sostituisca quella sul portale ministeriale.

L’esatto contrario di quello che prevede la norma transitoria del codice.