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FREE Taglio delle ali e blocco unitario

Non è cambiato nulla.

«5.1.1. E’ noto che nella vigenza dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 121, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 era sorto un dibattito sulla principale quaestio iuris se, nell’effettuare il c.d. “taglio delle ali”, propedeutico al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia, l’Amministrazione fosse tenuta considerare come “offerta unica” soltanto le offerte con eguale ribasso “a cavallo” delle ali da tagliare ovvero anche le offerte con eguale ribasso “all’interno” delle ali.

Della questione veniva investita (cfr. ord. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2017, n. 1151) l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, pur dando atto della complessità della questione, per prevalenti ragioni testuali e sistematiche ebbe ad aderire al (prevalente) orientamento secondo il quale, ai fini dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 121, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse (tesi del “criterio relativo” o del “blocco unitario”).

Segnatamente, l’Adunanza Plenaria ebbe ad enunciare i seguenti principi:

1) il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse;”;

2) il secondo periodo del comma 1 del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse.” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 19 settembre 2017, n. 5).

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la giurisprudenza ha chiarito che la regola del c.d. blocco unitario continua a trovare applicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821; Cons. Stato, V, 21 giugno 2018, n. 3821).

L’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - stabilisce: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare” (comma 2, lett a)).

Detta previsione normativa è stata riprodotta dalla lex specialis (cfr. pag. 3 del bando di gara e pag. del 8 del disciplinare di gara).

Sul punto il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui la suindicata disposizione ha contenuto e ratio del tutto analogo a quello del previgente combinato disposto degli artt. 86, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 121, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel solco di un principio - quello del c.d. blocco unitario - divenuto oramai di diritto vivente, sì da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso c.d. criterio assoluto (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 3 marzo 2020, n. 138)» (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 13 ottobre 2020, n. 2593)

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