La stazione appaltante avrebbe dovuto far riferimento alla pregressa valutazione della commissione di gara, al limite, riesaminandola o, persino, sconfessandola (così da non procedere all’aggiudicazione), ma non avrebbe, invece, dovuto utilizzare la fase della verifica dell’anomalia per un fine che non le è proprio, così realizzando un evidente sviamento. Il webinar (19 maggio 2021).
