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FOCUS FREE Storie di ordinaria pesantezza: la mentalità burocratica che non sa andare all'essenziale. Complica chi non conosce! Aggiornamento al 15 dicembre 2021

Non sembrano ipotizzabili altri aggiornamenti, perché ne abbiamo veramente viste di tutte. 


A fattura legittimamente emessa sulla base di un primo (necessario e sufficiente) ordine di iscrizione accettato, ecco che cosa ex post ci ha tranquillamente richiesto un Ente per il pagamento (non ancora avvenuto, dopo più di due mesi) di EUR 830,00.

1. L’Ente de quo, già a conoscenza che siamo una s.a.s., ci ha richiesto la dichiarazione sulla composizione societaria, ex art. 1 d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Come noto, tale dichiarazione va richiesta per la stipulazione di un contratto e solo per le società di capitali.

«N.B. La dichiarazione, può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato». La firma digitale, in sostanza, non è prevista dall’Ente de quo per la fattispecie.

2. L’Ente de quo non si è accontentato della nostra dichiarazione in questi termini:
«la scrivente società è perfettamente in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali»; il «socio accomandatario e unico legale rappresentante dell’affidataria società (…) non incorre neppure in nessun’altra delle cause di incapacità a contrattare con ente pubblico, o assimilabile, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 80 o comunque di cui ad altra normativa pubblicistica di necessario riferimento; accetta il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il protocollo di legalità di cui al D.Lgs. 159/2011, art. 83-bis (o altra intesa comunque denominata) nella fattispecie rilevanti; «nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67» del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 89, comma 1)».

L’Ente de quo ci ha richiesto la formulazione integrale del D.G.U.E., fornendoci anche le istruzioni del MIT per la sua compilazione (senza sapere, peraltro, che il modello di D.G.U.E. è comunqe ab origine del tutto insufficiente per la funzione assegnatagli).

3. Si riporta il contenuto della preventivamente nostra trasmessa dichiarazione sull’idoneità professionale:

«la scrivente società (…) ha per oggetto sociale, con riferimento al settore dei contratti pubblici ed in particolare alla fase procedurale, lo svolgimento dei seguenti servizi: fornitura di servizi amministrativi anche di informazione giuridica; assistenza giuridica ed operativa; realizzazione di studi e ricerche; gestione, compresa la fase di svolgimento, di seminari e/o eventi formativi».

L’Ente de quo ci ha richiesto, sempre, si ripete, per il pagamento della fattura, la compilazione di un fitto modulo di quattro facciate. Sconosciuto il principio della verifica d’ufficio.

4. Il top è dato dal contenuto del protocollo di legalità, da sottoscriversi anche quello. Ma si tratta di un malvezzo comune (per timore, forse, dell’ANAC).

Qui è stata ammessa la sottoscrizione digitale: «Il presente documento deve essere firmato digitalmente». Però, «in caso di ATI la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa costituente il raggruppamento e dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento».

Si parla di «ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse».  

Si deve dichiarare «di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche».

Possiamo anche comprendere che la sottoscrizione del protocollo di legalità possa avere un senso (a tutto concedere), qualora un Ente richieda un preventivo di spesa a più operatori del settore della formazione per affidare una commessa c.d. in house. Ma, per un’acquisizione diretta sul mercato di un servizio formativo a catalogo di modesto importo e dal carattere sostanzialmente infungibile, appare sproporzionata la richiesta di accettazione di un sistema di clausole che trova piuttosto la sua ratio (e giustamente) in una gara di lavori con «esclusione automatica».

Per non dire, poi, del dubbio di applicabilità tout court della disciplina del codice dei contratti pubblici a un rapporto giuridico che dovrebbe essere regolato dal codice civile (secondo le regole dell’organizzatore) e per il quale finanche non dovrebbe neppure applicarsi la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. «A titolo esemplificativo, si osserva che l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il  proprio personale configura un appalto di servizi (…) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla  tracciabilità» (fattispecie del corso c.d. in house); infatti, per converso, «la mera  partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad  un convegno non integra la   fattispecie di appalto di servizi di formazione» (ANAC,  determinazione 7 luglio 2011, n. 4, paragrafo n. 3.9). Ma per certi uffici-formazione (o per certe ragionerie) il CIG è un dogma infallibile, così come lo è il documento di identità richiesto anche in presenza di sottoscrizione digitale.

Dal protocollo di legalità alla richiesta della «dichiarazione sostitutiva familiari conviventi» il passo è breve, in quanto la verifica sull’antimafia (con la citazione dell’abrogato d.P.R. 252/1998) avviene a livello di «informazioni».

Altro Ente (questa è di ieri), per iscrivere alcuni dipendenti a un prossimo webinar, non si accontenta della sottoscrizione del patto di integrità, ma vuole anche la sottoscrizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di n. 271 facciate (si tratta, nel panorama che stiamo tracciando, di una new entry).
Nel relativo patto di integrità, s
i richiede peraltro di dichiarare:
«di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo propedeutico alla definizione del contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente» (sic);
«di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri operatori e che non ha concluso accordi né li concluderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di restringere, impedire o falsare la libera concorrenza, in contrasto con le disposizioni normative vigenti anche di rango comunitario» (sic).
Si parla poi di:
«esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria versata a garanzia della serietà dell’offerta, in caso di accertamento della violazione nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
revoca dell’aggiudicazione e escussione della cauzione, in caso di accertamento della violazione nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente la stipula del contratto;
escussione della cauzione definitiva versata a garanzia dell’adempimento del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto» (sic).

5. Ma il top di gamma, a seminario svolto in aula digitale e per il pagamento della fattura, si è avuto con la richiesta della «specifica dei costi per la sicurezza»:

«Nota Bene: per gli adempimenti di sicurezza a carattere generale, ovvero per quegli oneri che l’impresa sostiene a prescindere dal lavoro in oggetto dell’appalto/gara (ad esempio l’informazione e la formazione, la sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale e/o collettiva, i mezzi antincendio, le attrezzature di sicurezza), va indicato il valore calcolato in proporzione all’attività specifica, ovvero quanto questi costi incidono per la prevenzione e protezione dai rischi lavorativi dei lavoratori impiegati per l’esecuzione del lavoro oggetto della gara/appalto (ad esempio il costo giornaliero dei DPI va moltiplicato per il n. di giorni lavorativi presunti e per il n. di persone impiegate). Nel caso invece ci siano specifici costi di sicurezza che l’impresa partecipante deve sostenere solo ed esclusivamente per la realizzazione del lavoro oggetto della gara/appalto, deve essere indicato l’intero costo (ad esempio il costo di specifici facciali filtranti da utilizzare solo per il lavoro in questione)».

Evidentemente il webinar, in una considerazione sostanzalistica della materia, non è stato valutato come rientrante negli «affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)», né nei «servizi di natura intellettuale» di cui all’art. 95, comma 10, primo periodo del codice. Sia pure ex post, l’intentio era buona: si è voluto tutelare il docente, nel suo studio, dal rischio che il proprio pc potesse generare un corto circuito elettrico.

Un caro saluto a tutti.
Lino Bellagamba, 1° giugno 2021

Una new entry per l'abbonamento al nostro quotidiano:
«Buongiorno, come previsto dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 è necessità di Codesto Ente acquisire la documentazione ai fini del rinnovo abbonamento al quotidiano digitale “APPALTI E CONCESSIONI”.
Pertanto si allegano i modelli per facilitarne la compilazione.
- Dichiarazione di Pantouflage al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012
- Autocertificazione dei requisiti/DGUE dichiarazione sostitutiva di notorietà artt. 46-47 D.P.R.445/2000
- Modello di comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Quanto sopra mi dovrà essere trasmesso via pec» (22 giugno 2021).
La nostra dichiarazione unica di cui al punto n. 2 di cui sopra non è stata ritenuta sufficiente.

Altro comportamento esemplare (19 luglio 2021): a 19 giorni dallo svolgimento di un webinar, a fattura emessa a seguito di regolare ordine accettato secondo il regolamento di svolgimento della giornata, dopo che nell’ordine stesso era stato scritto che non sarebbe stata richiesta documentazione aggiuntiva per il pagamento della fattura stessa, perviene via pec la richiesta di stipula di un formale contratto:
«L’accettazione dovrà essere manifestata entro 10 giorni dal ricevimento della presente, salvo differenti prescrizioni contenute all’interno della clausola “Accettazione” presente nella proposta contrattuale allegata, mediante inoltro della proposta stessa, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, al link: (…).
Al fine di accettare la proposta allegata è necessario firmarla digitalmente ed allegarla nuovamente, accedendo al seguente link: (…)».

«Modalità di iscrizione e di comunicazione ai corsi non compatibile con quelli del nostro uffcio dunque non più d'interesse l'offerta formativa della società» (1° settembre 2021), ovvero la funzionaria dell'ufficio-formazione della grossa CUC non era riuscita per ben tre volte a iscrivere i colleghi.

L’ufficio-formazione di una grossa centrale di committenza (ovvero una funzionaria che invia la mail per conoscenza anche ad altre tre-quattro colleghe) ci chiede di compilare una “distinta” secondo un loro schema-tipo in formato riscrivibile. Ci siamo rifiutati, in quanto tutti i dati della nostra società erano contenuti nell’auto-certificazione unica già trasmessa. “Ma tutti ce lo fanno. Perché voi no?” “Perché i dati dei quali avete bisogno ve li abbiamo già prodotti. Ma lei ha visto la nostra auto-certificazione?” “No! Ma a noi serve il nostro format. Forse non mi sono spiegata bene. Per inviare l'ordine ho bisogno di inserire la vostra ditta nella nostra anagrafica fornitori. Potete rimandarmi il modulo del conto corrente dedicato compilato per provvedere all'inserimento?” “L’abbiamo già fatto!” La funzionaria interessata non è stata iscritta al webinar (29 settembre 2021).

Nel nostro modello unico di auto-certificazione sta, tra l’altro, così scritto: «la scrivente società è perfettamente in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali»; la società «non incorre neppure in nessun’altra delle cause di incapacità a contrattare con ente pubblico, o assimilabile, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 80 o comunque di cui ad altra normativa pubblicistica di necessario riferimento». L’obiezione da parte della solerte funzionaria dell’ufficio-formazione è stata che non sarebbe stata dichiarata la regolarità fiscale e che quindi avremmo dovuto rendere una dichiarazione aggiuntiva (14 novembre 2021), che ovviamente non abbiamo reso e che ha determinato la mancata iscrizione di una collega al webinar. Poi, invece, va bene che la CUC inviti alle gare per metà i locali e per metà i forestieri.

«L'Amministrazione pubblica notoriamente non si caratterizza per la “leggerezza”, ma ci sono norme e procedure interne a tutela della corretta gestione e spesa del denaro pubblico cui non possiamo derogare» (15 dicembre 2021). E quindi tutta una sfilza di documenti da sottoscrivere, il cui contenuto era tutto previsto nella nostra autocertificazione unica. La nostra risposta: «spiace purtroppo dover comunicare che non sottoscriveremo nessuno dei vostri documenti». Ovviamente le due dipendenti non sono state iscritte al webinar.


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